L’Ordinanza n.332 del 30.12.2023 dispone il divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori in vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 18:00 del 31.12.2023 alle ore 08:00 del 01.01.2024, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450 nel caso in cui il divieto sia violato. 
Dalle ore 14:00 del 31.12.2023 fino alle ore 08:00 del 01.01.2024 (è stabilito ndr) il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici all’interno del centro storico di Gubbio e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali.
I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi, ove non espressamente vietato dall’ordinanza, comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi. L’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

GUBBIO – Riportiamo di seguito il testo integrale dell’Ordinanza n.332 del 30 dicembre 2023 che ha ad oggetto il “divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande, per asporto, in contenitori di vetro e in contenitori metallici, e tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici nel periodo di Capodanno“.

Il Sindaco di Gubbio, premesso che:

  • Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza in data 18.07.2018 con circolare nr 11001/1/110/(10) ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone) e di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative;

Considerato che:

  • Vetri e bottiglie abbandonate nelle ore notturne possono costituire mezzo d’offesa all’altrui incolumità con pericolo per la sicurezza delle persone ;
  • Considerato che nel corso della serata di San Silvestro gli spazi pubblici sono più frequetati sia dai cittadini eugubini che dai turisti;

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento urgente, al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per i residenti e per coloro che frequentano le aree pubbliche, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Ravvisato che quanto sopra esposto costituisce ragione di pubblico interesse, per emanare un atto che sia:

  • idoneo a prevenire e limitare le turbative della sicurezza e del decoro urbano collegate alla somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine;
  • valevole dalle ore 18:00 del 31.12.2023 alle ore 08:00 del 01.01.2024 nelle aree del Centro Storico, così come delimitato dalle mura urbiche e Largo di Porta

Premesso che:

  • è consuetudine diffusa celebrare il Capodanno con l’accensione e lo sparo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici e gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono causare lesioni e gravi danni fisici, sia a chi le maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito mettendo a rischio l’incolumità delle persone;
  • il rumore intenso e il fumo generato dall’uso incontrollato di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici genera nei soggetti più fragili e negli animali fenomeni di forte stress, disorientamento e panico oltre che in generale possibili danni, diretti e indiretti, all’integrità fisica di chi ne venga fortuitamente colpito;Ritenuta sussistere, pertanto, la necessità di adottare un provvedimento atto a prevenire i fenomeni sopra descritti ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D. L.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii. che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;Visto l’articolo 50 del D.L.sg. n. 267/2000 che legittima altresì il Sindaco ad adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;Vista la Legge 689/1981; Visto il D.M. 5 agosto 2008; Dato atto che stante l’urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990.

    O R D I N A:

  • ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici nonché ai venditori ambulanti ed ai soggetti autorizzati, operanti nel Centro Storico, così come delimitato dalle mura urbiche e Largo di Porta Marmorea, il divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori in vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 18:00 del 31.12.2023 alle ore 08:00 del 01.01.2024;
  • Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni delle ordinanze dall’art. 7 del D. N. 264/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00;
  • Dalle ore 14:00 del 31.12.2023 fino alle ore 08:00 del 01.01.2024 il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici all’interno del centro storico di Gubbio e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali;
  • I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi, ove non espressamente vietato dalla presente ordinanza, comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi.
  • Si fa presente che, salvo il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del L.vo n. 267/2000, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
  • Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo e reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Gubbio, viene trasmesso alla Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, al Comando Compagnia Carabinieri Gubbio, al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Gubbio ed al Comando Polizia Municipale;
  • Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tar dell’Umbria o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

Comunicato stampaFotografie Cronaca Eugubina